Blanca: «ll nostro auspicio è che tali misure possano favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari e il diffondersi di una cultura solidale, volta a sostenere non solo le persone più fragili ma soprattutto ad incentivare il lavoro dignitoso».
Roma, 30 luglio 2021 – Si ampliano le tutele per gli iscritti a Cassa Colf, la Cassa di Assistenza Sanitaria del Lavoro Domestico. In linea con il nuovo dettame contrattuale il CdA ha deliberato due nuove prestazioni ad appannaggio dei datori di lavoro, che si affiancano a quelle già delineate per gli assistenti familiari.
Dal 1° luglio 2021 i datori di lavoro che versano in situazione di non autosufficienza possono fruire di una nuova prestazione per i datori di lavoro a titolo di rimborso delle spese sostenute per il costo dell’assistente familiare. Per poter richiedere la prestazione bisognerà aver versato alla suddetta Cassa almeno 4 trimestri consecutivi e raggiunta la soglia di versamento minima di 25 euro per il proprio assistente familiare.
Il richiedente inoltre dovrà dimostrare di avere patologie certificate di non autosufficienza permanente e le spese documentate ed effettivamente sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione dei lavoratori domestici alle proprie dipendenze. Il richiedente, al momento dell’iscrizione alla Cassa, non deve aver compiuto il sessantasettesimo anno di età anagrafica e la situazione di non autosufficienza permanente non deve esser pregressa all’iscrizione alla cassa.
La prestazione potrà esser richiesta a qualsiasi età del richiedente. Cas.Sa. Colf si avvarrà di una commissione di verifica per l’analisi delle istanze. E’ previsto un massimale di rimborso pari a 300,00 euro al mese per un massimo di 12 mesi consecutivi qualora il richiedente si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente di poter effettuare da solo parte degli atti elementari di vita quotidiana: lavarsi, vestirsi e svestirsi, andare al bagno e usarlo, spostarsi, continenza e nutrirsi. Il richiedente dovrà allegare alla istanza il questionario di valutazione dello stato di non autosufficienza scaricabile sul sito http://cassacolf.it/7/30/prestazioni/sei-un-datore-di-lavoro compilato dal medico curante attestante la perdita di autosufficienza, debitamente corredata da relazione medica e dall’anamnesi della situazione.
La Cassa entro 60 gg. dalla ricezione dell’istanza dovrà evadere la pratica, comunicando al richiedente se la richiesta di non autosufficienza è stata riconosciuta o meno. In caso positivo, la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. In caso di maternità della lavoratrice già assunta e di necessità di sostituzione della medesima la Cassa eroga un rimborso pari a euro 300,00 annui ai i datori di lavoro domestico per le spese documentate sostenute per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione dei lavoratori assunti in sostituzione. Anche in questo caso bisognerà dimostrare il versamento a favore della Cassa di almeno un anno di versamenti, allegando all’istanza la documentazione necessaria alla verifica dell’avvenuta assunzione del sostituto (lettera di assunzione, denuncia di instaurazione rapporto INPS, prospetti paga e/o ricevute di pagamento bollettino trimestrale INPS).
«Queste due nuove prestazioni – ha dichiarato la segretaria nazionale della Fisascat Cisl Aurora Blanca – si affiancano alle già conosciute prestazioni ad appannaggio dei datori di lavoro per quanto afferisce alla responsabilità civile in caso di rivalsa Inail e alla responsabilità civile verso terzi». «ll nostro auspicio – ha concluso la sindacalista – è che tali misure possano favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari e il diffondersi di una cultura solidale, volta a sostenere non solo le persone più fragili ma soprattutto ad incentivare il lavoro dignitoso».