Part-time verticale ciclico, in arrivo l’una tantum di 550 euro in favore di circa 150mila lav …

Le domande per l’accesso al bonus dovranno essere inoltrate all’INPS entro il 30 novembre 2022. Per l’invio sarà possibile rivolgersi alle sedi del Patronato Inas Cisl presenti sul territorio o ricorrere al servizio di contact center multicanale

Roma, 19 ottobre 2022 – Importante novità in arrivo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti a tempo parziale verticale ciclico. A comunicarlo è l’INPS, che in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto Aiuti erogherà, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, un’indennità una tantum pari a 550 euro ai dipendenti di aziende private titolari nel 2021 di un contratto di lavoro part-time verticale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane.Per “periodo continuativo di almeno un mese”, precisa l’INPS, si intende un periodo di 4 settimane, da parametrare in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori interessati dal provvedimento – un totale di circa 150mila addetti, attivi prevalentemente nei settori dei servizi di pulizia/multiservizi e ausiliariato, ristorazione e mense – potranno accedere al bonus inoltrando domanda all’INPS entro il prossimo 30 novembre, rivolgendosi alle sedi del Patronato Inas Cisl presenti sul territorio (https://www.inas.it/trova-sede/) o ricorrendo al servizio di contact center multicanale.

Il bonus verrà erogato a condizione che il lavoratore non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente, percettore della NASpI e di trattamento pensionistico. In merito alla incompatibilità con la percezione della NASpI, in particolare, l’INPS chiarisce che non potrà usufruire fruire dell’indennità il lavoratore per cui la NASpI risulti sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi.

L’indennità, cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, sarà inoltre incompatibile con l’APE sociale e con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione Separata e degli enti di previdenza privati.

Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito e la sua fruizione non comporterà accredito di contribuzione figurativa.

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