DL Cura Italia, Guarini: «La revisione del provvedimento normativo contempli misure di miglior favo …

«La versione definitiva del Decreto Legge Cura Italia contempli misure di miglior favore per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa e anche per le centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori madri e padri di famiglia alle prese con la gestione domestica dei figli in età scolastica ma costretti a casa per la sospensione delle attività didattiche».

Così il segretario generale della Fisascat Cisl Davide Guarini interviene al dibattito sulla revisione del provvedimento normativo varato dal Governo per fronteggiare l’emergenza, passato già in esame alla Commissione Bilancio del Senato e prossimo alla valutazione della Camera dei Deputati in attesa del via libera di Palazzo Madama.

In particolare per il sindacalista «è necessario prevedere l’obbligatorietà in capo al datore di lavoro di riconoscere lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori dipendenti disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, allo stato possibilità riconosciuta solo come facoltà per suddetti lavoratori che hanno la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorativa in smartworking, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale, generando in chi già vive una condizione di fragilità un senso di frustrazione e di impotenza nell’esercizio di un diritto scritto solo sulla carta ma che è ben lungi dal trovare una concreta traduzione nella vita quotidiana».

«Tale implementazione sull’utilizzo del lavoro agile – suggerisce Guarini – a fronte del riconoscimento al datore di lavoro dell’importo equivalente al trattamento di cassa integrazione che avrebbero percepito i dipendenti in smartworking». Il sindacalista sottolinea anche la necessità di «stabilire una modalità flessibile di utilizzo dell’istituto del congedo introdotto per via dell’emergenza COVID-19, che allo stato equivale ad un periodo continuativo o frazionato di 15 giorni riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti di figli di età non superiore ai 12 anni con il contestuale riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione».

«Più nello specifico – ha sottolineato Guarini – riteniamo opportuno prevedere la possibilità in capo a ciascun avente diritto di poter utilizzare un congedo con copertura economica equivalente al 50% della retribuzione, per periodi continuativi o frazionati, almeno di 45 giorni».

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